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Il nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 sostituisce integralmente i vecchi Accordi Stato Regioni per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro e apporta numerose modifiche su durata, contenuti e modalità di erogazione dei corsi riguardanti tutte le figure aziendali, tra cui anche quella del lavoratore.
COSA PREVEDE IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI 2025 PER LA FORMAZIONE LAVORATORI?
Contenuti e durata della formazione lavoratori
Come disciplinato anche con il precedente Accordo, il percorso formativo lavoratori si articola ancora in due moduli distinti (Generale e Specifico) coerentemente con l’art. 37 del D.lgs. n. 81/08
- Formazione generale: minimo 4 ore (per tutti i settori di attività) dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- Formazione specifica: durata differenziata in base al livello di rischio: minimo 4 ore (basso rischio), 8 ore (medio rischio) 12 ore (alto rischio) come da corrispondente codice ATECO
La formazione deve essere sufficiente ed adeguata in merito a:
- rischi nelle mansioni e i possibili danni e conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto dell’azienda;
- i rischi specifici contenuti nei relativi titoli da II a XII.
L’elenco degli argomenti è elencato nel nuovo ASR.
Non cambia niente neanche per l’aggiornamento che rimane di periodicità quinquennale a decorrere dalla data di fine corso riportata nell’attestato, con una durata minima di 6 ore per tutti i livelli di rischio.
Tempistica per effettuare la formazione lavoratori
La novità più importante per la formazione dei lavoratori riguarda proprio le tempistiche entro cui effettuare il corso art. 37 per i lavoratori neossunti.
Il vecchio Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 prevedeva un termine massimo entro cui poter completare il percorso formativo conformemente ai requisiti dell’Accordo per i lavoratori neoassunti, pari a 60 giorni.
Il nuovo Accordo elimina il periodo di tolleranza prevedendo che la formazione dei lavoratori deve avvenire nelle occasioni previste nel comma 4 lett. a), b), c) dell’art.37 del D.Lgs. 82/08:
- in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- in occasione del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- in occasione della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose
Pertanto i lavoratori devono essere formati subito all’assunzione!
Non esiste più la tolleranza di 60 giorni per il completamento della formazione lavoratori di cui all’art. 37 del D. Lgs 81/2008.




